Domenica, 30 giugno 2013: PEC IMPRESE INDIVIDUALI Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane
Pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante, tra le altre cose, l'obbligo a carico delle imprese individuali, in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane,
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(art. 5), successivamente al 20 dicembre 2012, data di entrata in vigore
della legge.
La Legge di conversione anticipa, poi, al 30 giugno 2013
(precedentemente era stabilito il 31 dicembre 2013) il termine della
comunicazione dell'indirizzo di P.E.C. per le imprese individuali già
iscritte al Registro imprese - attive e non soggette a procedura concorsuale.
L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione
da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende
la domanda fino ad integrazione della stessa domanda con
l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni
(non più tre mesi come originariamente previsto dal decreto). Trascorso
tale periodo la domanda si intende non presentata.
Si ricorda che tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.
La casella di PEC deve essere acquistata presso uno dei gestori
autorizzati al rilascio delle caselle e dei domini PEC. L’elenco dei
Gestori autorizzati al rilascio delle caselle di PEC è pubblicato sul
sito di DigtPA, alla pagina www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori oppure é reperibile sul sito www.registroimprese.it alla pagina www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp.
L’indirizzo PEC deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese e
dovrà essere rinnovato alla scadenza (il rinnovo della stessa casella
PEC già iscritta al Registro Imprese, avvenuto sia precedentemente sia
successivamente alla sua scadenza, non deve essere comunicato al
Registro Imprese).
La cosiddetta “PEC del cittadino” non può essere utilizzata per questo tipo di comunicazione. La "PEC del cittadino", riconoscibile dal dominio "postacertificata.gov.it",
ha un utilizzo limitato ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e
pertanto non può rappresentare il “domicilio elettronico” dell’impresa,
con valenza generale nei confronti dei terzi. Nel caso in cui al
Registro Imprese venga comunicata la “PEC del cittadino” il sistema
informatico, nell’operare i controlli previsti, automaticamente rileverà
il tipo di casella PEC come non idoneo e la rigetterà.
La normativa non prevede un'univocità di “casella PEC”. Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese.
Il Registro Imprese non entra nel merito di tale situazione: tuttavia è bene aver presente che la PEC rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La
casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il
domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata
regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.
Le stesse considerazioni valgono nel caso in cui l'impresa indichi come
proprio domicilio elettronico la PEC dello Studio Professionale al
quale si affida.
Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie
province dovrà comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro
Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità
locali di cui dispone.
Così come l'impresa che dispone di più indirizzi PEC (ad es. per
uffici, dipartimenti, unità locali ecc.) non può chiederne l’iscrizione
al Registro Imprese.
Martedì 11 giugno 2013 - Proroga dei versamenti di UNICO per
gli studi di settore, manca solo la firma
In dirittura d'arrivo
il DPCM che differisce all'8 luglio i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni
UNICO e IRAP 2013
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